“L’Ordinanza non va generalizzata”: intervista a Michele Ciccarone sull’Ordinanza Cassazione n. 17874/2024

Interviste

Un confronto con Michele Ciccarone, Presidente onorario UNASCA, per fare chiarezza sui contenuti e sui limiti applicativi dell’Ordinanza della Cassazione, Sez. II, n. 17874/2024.

La norma violata

L’Ordinanza richiama l’articolo 7 della legge 264/1991, novellato nel 2010 dopo le modifiche al Codice della Strada e all’art. 92.

«1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme …»

Michele, qual è l’aspetto più rilevante di questa Ordinanza della Cassazione?

«L’ordinanza in oggetto non può che essere riferita al trasferimento di proprietà di un’autovettura, anche perché eseguito all’epoca in cui era in vigore il DPR 358/2000 (STA), e non può essere generalizzata a tutte le operazioni gestite dagli Studi di Consulenza ex legge 264/1991.

Il rischio è che qualcuno la interpreti come un obbligo generalizzato di ritiro della carta di circolazione, cosa che la legge non prevede in modo assoluto.»

Qual è il riferimento normativo da tenere fermo?

«Il punto chiave resta il contenuto del citato articolo 7 della legge 264/1991. La norma prevede che lo Studio ritiri il documento di circolazione solo quando è necessario per l’operazione da svolgere e rilasci la relativa ricevuta prevista dalle disposizioni ministeriali.»

In quali casi lo Studio non ha l’obbligo del ritiro del documento di circolazione?

«Ve ne sono diversi. Faccio alcuni esempi pratici:»
  • veicoli ai quali è stata smontata la carrozzeria, destinati a riallestimento e collaudo prima dell’aggiornamento;
  • veicoli soggetti a “titolo”, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del Codice della Strada e del D.lgs. 98/2017, quando l’acquirente non è un commerciante di veicoli e non ha ancora i requisiti per ottenerlo;
  • situazioni complesse (leasing, patto di riservato dominio, ipoteche, usufrutto), la cui trascrizione è indipendente dall’aggiornamento della carta di circolazione.
«Infine, poiché l’acquisto della sola proprietà di un veicolo soggetto a titolo non è vietato, e la mancata trascrizione è soggetta solo a soprattasse e obblighi fiscali a carico del venditore, anche quando viene richiesta la sola trascrizione dell’atto di vendita non sussiste obbligo di ritiro della carta di circolazione. In tutte queste circostanze il ritiro del documento non è richiesto, e sarebbe anzi improprio.»

Quali rischi corre la Categoria se la sentenza venisse interpretata in modo estensivo?

«Si creerebbe un precedente gravemente dannoso. Il Consulente 264/91 potrebbe essere ritenuto responsabile in casi in cui non ha alcun potere materiale sul documento, o quando le procedure previste dal D.lgs. 98/2017 non consentono il contestuale rilascio della carta di circolazione. Si tratterebbe di una responsabilità senza competenze e senza strumenti.»

Cosa ritieni necessario fare?

«Serve un intervento chiarificatore del MIT e, se necessario, anche del Ministero di Grazia e Giustizia. Bisogna evitare che Uffici o utenti credano esista un obbligo generalizzato di ritiro del documento: è essenziale ristabilire i confini corretti della norma.

UNASCA deve fare la sua parte: approfondire la questione con il Centro Studi “Cesare Ferrari”, portarla sui tavoli istituzionali e informare gli Associati.»

In che modo questa vicenda si intreccia con il lavoro di valorizzazione della Categoria?

«La Categoria è oggi più professionale e strutturata che mai, anche grazie alla Rete Certificata UNASCA. Abbiamo processi rigorosi e standard etici e formativi elevati. Interpretazioni distorte della normativa rischiano di mettere in difficoltà proprio gli Studi che operano correttamente. Per questo è fondamentale che UNASCA continui a presidiare la legalità e garantire certezze operative.»

Un messaggio finale agli Studi di Consulenza Automobilistica?

«Continuate a lavorare con la consueta professionalità, seguendo le norme e facendo riferimento alle indicazioni dell’Associazione. UNASCA è e sarà sempre al vostro fianco: nel dialogo con le istituzioni, nella formazione e nella tutela quotidiana.

È nei momenti in cui si genera confusione che una categoria forte deve rimanere unita.»
Intervista a Michele Ciccarone, Presidente onorario UNASCA.